SOTTOSEZIONE GEAZ CAI ZEVIO

REGOLAMENTO approvato con le modifiche dicembre 2017 assemblea soci.

E’ costituita la Sottosezione zeviana del Cai Verona che porta la denominazione: GeazCai Zevio – Sottosezione Cai Verona
Essa ha sede a Zevio, in Piazza Santa Toscana n° 2 A, ha durata illimitata ed è parte integrante della Sezione di Verona del Club Alpino Italiano.
La Sottosezione opera seguendo il dettato del proprio Statuto e del Regolamento generale del CAI in coordinamento e nei limiti previsti dal Regolamento della Sezione di Verona


TITOLO I – SOCI

Art. 1 I Soci della Sottosezione sono Soci a tutti gli effetti della Sezione di Verona. L’ammissione dei soci alla Sottosezione spetta al Consiglio Direttivo della Sottosezione previa presentazione di domanda. Il socio, con l’ammissione, si impegna ad osservare lo Statuto ed il Regolamento generale, il Regolamento della Sezione di Verona e quello della Sottosezione. Le eventuali dimissioni devono essere comunicate al Consiglio Direttivo della Sottosezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato.

Art. 2 La quota annuale dovuta dal Socio alla Sottosezione è quella deliberata dall’Assemblea dei Soci della Sezione di Verona. Il socio non in regola con i versamenti delle quote associative non può partecipare alle attività della Sottosezione. I diritti dei Soci sono stabiliti nello Statuto e nel Regolamento generale del CAI, nel Regolamento della Sezione di Verona e nel presente Regolamento.

 

TITOLO II – ORGANI DELLA SOTTOSEZIONE

Art. 3 Sono organi della Sottosezione:

  • L’Assemblea dei Soci;
  • Il Consiglio direttivo
  • Il presidente
  • Il vice presidente
  • Il tesoriere
  • Il segretario

 

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 4 L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano della Sottosezione ed è costituita da tutti i Soci maggiorenni ad essa iscritti. Essa assolve le seguenti funzioni specifiche:

  • elegge i membri del Consiglio Direttivo della Sottosezione;
  • approva l’operato del Consiglio Direttivo ed i bilanci di esercizio;
  • delibera sulle modifiche al presente regolamento;
  • delibera su ogni altra questione che sia sottoposta dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno in seduta ordinaria.
Può essere inoltre convocata in seduta straordinaria quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

Le deliberazioni dell’Assembleae le variazioni al Regolamento sono proposte durante l’Assemblea dei soci e sono valide se approvate da almeno 1/3 (un terzo) dei soci iscritti aventi diritto al voto.
L’Assemblea dei Soci deve essere convocata dal Consiglio Direttivo quando ne facciano richiesta almeno venti Soci e la convocazione deve avvenire entro un mese dal ricevimento della richiesta.

 

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 6 Il Consiglio Direttivo è l’organo di gestione della Sottosezione e si compone di un numero di membri da sette a tredici
che restano in carica tre anni. Nella sua prima riunione elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente
e nomina inoltre il Segretario ed il tesoriere che possono essere scelti anche al di fuori dei membri del Consiglio stesso.
Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito.
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno ogni due mesi ed ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. Il Consiglio Direttivo assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:

  • presenta all’Assemblea il programma annuale di attività della Sottosezione;
  • adotta tutte le iniziative necessarie per l’esercizio dei programmi della Sottosezione e delle deliberazioni dell’Assemblea;
  • cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sottosezione;
  • redige, colleziona e riordina le modifiche dell’ordinamento della Sottosezione.

Art. 7 Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei Soci, in seduta straordinaria, convocata per tale scopo entro il 31 dicembredel terzo anno di mandato del Consiglio uscente. Il Consiglio Direttivo deve informare i Soci, almeno 20 giorni prima dell’Assemblea, invitando coloro che avendone diritto desiderassero candidarsi alla carica di Consigliere, a proporsi entro 7 giorni prima della data dell’Assemblea.
Può essere eletto Consigliere ogni Socio della Sottosezione che sia maggiorenne, in regola con le quote sociali e iscritto alla Sottosezione da almeno due anni consecutivi. Il Consiglio uscente, verificata l’eleggibilità dei candidati, prepara le schede di votazione che saranno sottoposte ai Soci maggiorenni presenti in Assemblea straordinaria e sulle quali gli stessi potranno esprimere fino ad un massimo di 7 preferenze.
Le schede di votazione riporteranno il nominativo dei candidati eleggibili.

Lo spoglio delle schede avviene nel corso dell’Assemblea stessa a cura di una
Commissione che viene allo scopo nominata tra i Soci presenti, esclusi i candidati, ed i risultati vengono comunicati immediatamente ai Soci alla fine dello spoglio.
Il nuovo Consiglio Direttivo entra in carica dal primo gennaio successivo alla elezione.
I componenti del Consiglio direttivo decadono per:

  • scadenza del mandato;
  • dimissioni;
  • tre assenze ingiustificate dalle sedute del Consiglio Direttivo durante l’anno solare.

Le dimissioni dalla carica di consigliere producono effetti solo dal momento della presa d’atto da parte del Consiglio direttivo.
Il consigliere decaduto per dimissioni o assenze ingiustificate è surrogato dal primo dei non eletti nell’ultima elezione dei membri del Consiglio direttivo. Il consigliere che subentra dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio direttivo.
La decadenza della maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo ne determina lo scioglimento e il Presidente convoca l’Assemblea dei soci entro 60 giorni.
I soci possono presenziare alle riunioni del Consiglio direttivo ma non possono prendere la parola se non espressamente invitati

 

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Art. 8 Il Presidente ha poteri di rappresentanza della Sottosezione che può delegare con il consenso del Consiglio Direttivo; ha la firma per gli atti interni della Sottosezione, ma non può intrattenere rapporti diretti con la struttura centrale (art. VI.III.1, comma 4 del Regolamento naz.) né con Enti Pubblici sovracomunali essendo questi rapporti demandati al CD Regionale (art. VII.1, comma 5 dello Statuto naz. e art. 1 comma 3 dello Statuto regionale). La Sottosezione non può impegnare la Sezione senza ilconsenso espresso del Consiglio Direttivo di quest’ultima. Il Presidente può adottaredeliberazioni urgenti e indifferibili che sottopone poi alla ratifica del Consiglio Direttivo della Sottosezione alla prima riunione utile.
Il Presidente assolve inoltre le seguenti funzioni specifiche:

  • convoca le sedute dell’Assemblea dei Soci della Sottosezione;
  • convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
  • presenta all’Assemblea dei Soci della Sottosezione la relazione annuale, accompagnata dal conto economico di esercizio;
  • pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo;

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni indicate sono assolte dal Vice Presidente. Il Vicepresidente è nominato dal Presidente fra i membri del Consiglio direttivo
La carica dura non più di tre anni e si è rieleggibili una prima volta. Dopo la rielezione
deve trascorrere almeno un anno di interruzione prima di poter riaccedere alla carica.

 

TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 9 Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sottosezione e ne cura la contabilità.
Il Segretario compila i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà esecuzione alle deliberazioni di quest’ultimo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sottosezione.
Le due cariche, Tesoriere e Segretario possono essere accorpate su un Consigliere.

 

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10 Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento al Regolamento della Sezione di Verona.

Art. 11 Il presente Regolamento sarà coordinato con le eventuali modifiche dei Regolamenti gerarchicamente superiori: Statuto, Regolamento generale del CAI e
Regolamento della Sezione di Verona.

Ogni modifica al presente Regolamento, approvata dall’Assemblea dei Soci della Sottosezione con le modalità di cui all’art. 5 , dovrà essere sottoposta per la ratifica alla Sezione di Verona.